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Art. 8

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
    1. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
    2. l’impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.
  2. Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.
  3. La concessione si estingue:
    1. qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l’esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;
    2. alla sua scadenza;
    3. mediante riscatto da parte della Confederazione;
    4. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
    5. se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

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