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Art. 7

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Su richiesta del titolare della concessione, il DATEC può trasferire la concessione a un’altra impresa.1I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.
  2. Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’UFT, per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo.2Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 823).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

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