Torna alla legge

Art. 50

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Hanno diritto all’indennità le imprese:
    1. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;
    2. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e
    3. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria.
  2. La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.