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Art. 49

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Fatto salvo l’articolo 9c , la Confederazione assume l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura.1
  2. I Cantoni partecipano al finanziamento dell’infrastruttura.
  3. Fatte salve le prestazioni di cui all’articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:
    1. assicurano il collegamento capillare;
    2. collegano località che non sono abitate tutto l’anno;
    3. non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 della LF del 21 mar. 2025 sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 749;FF 2024 300).

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