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Art. 4a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Sulle tratte che conducono dall’ultimo punto d’esercizio in Svizzera al primo all’estero (tronchi di confine) l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l’applicazione delle prescrizioni tecniche e d’esercizio vigenti nei Paesi confinanti.
  2. Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri.

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