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Art. 4

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Chi intende costruire o esercitare un’infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza.
  2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio dell’infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari.

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