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Art. 43

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l’esercito e l’amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.
  2. .1
  3. La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.

Footnotes

  1. Abrogato dall’art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1974;FF 1983 II 159).

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