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Art. 42

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l’articolo 18.
  2. La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457).

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