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Art. 23

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. I gestori dell’infrastruttura possono emanare prescrizioni sull’uso dei loro impianti, nella misura in cui tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.
  2. Possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull’uso.
  3. Pubblicano le prescrizioni sull’uso.

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