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Art. 22

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale

Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il DATEC designa gli impianti e gli apparecchi e ne disciplina l’uso. Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d’approvazione dei piani prevista dagli articoli 18–18i .1

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

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