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Art. 8

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l’economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.
  2. La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
    1. la quota di mercato detenuta nell’ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;
    2. l’importo dei depositi garantiti secondo l’articolo 37h capoverso 1 eccedente l’importo massimo di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b;
    3. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
    4. il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d’indebitamento.
  3. Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

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