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Art. 53

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
    1. 1 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d’interesse;
    2. l’articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero2.
  2. Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

  2. RS 210

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