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Art. 52

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale

Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all’estero. Esso ne riferisce all’Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze.

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