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Art. 4quinquies

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un’autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:
    1. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d’autorizzazione1;
    2. la società madre e l’autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d’ufficio;
    3. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un’autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.
  2. Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.

Footnotes

  1. Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC;RU 1974 1051).

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