Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un’autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:
le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d’autorizzazione1;
la società madre e l’autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d’ufficio;
le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un’autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.
Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.