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Art. 49

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell’azienda o nella pubblicità l’espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;
    2. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;
    3. pubblicizza l’accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell’autorizzazione legale necessaria.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

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