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Art. 3g

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.
  2. La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l’importanza relativa dei due settori all’interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.
  3. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l’organizzazione di società del gruppo importanti di cui all’articolo 2biscapoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.1
  4. Le esigenze relative alla dotazione finanziaria e all’organizzazione dipendono dall’entità e dal tipo dei servizi importanti che le società del gruppo importanti devono fornire al gruppo in caso di risanamento o fallimento.2

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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