Torna alla legge

Art. 3d

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso:
    1. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o una società di intermediazione mobiliare; oppure
    2. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.
  2. Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.