Torna alla legge

Art. 37gter

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all’articolo 2biscapoverso 1 possono interporre ricorso solo contro:
    1. l’omologazione del piano di risanamento;
    2. atti di realizzazione;
    3. l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.
  2. Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA).
  3. °In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF2.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. RS 281.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.