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Art. 37gquinquies

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale

I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

  1. l’ordine di misure di protezione;
  2. l’ordine di una procedura di risanamento;
  3. l’omologazione del piano di risanamento; e
  4. l’ordine di fallimento.

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