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Art. 31d

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto:
    1. per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, a decorrere dall’omologazione del piano di risanamento;
    2. in tutti gli altri casi, allo scadere infruttuoso del termine di cui all’articolo 31a capoverso 1.
  2. Il piano di risanamento produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne:
    1. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
    2. la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
    3. la riduzione dei crediti;
    4. il trasferimento di fondi;
    5. la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.
  3. Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

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