Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto:
per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, a decorrere dall’omologazione del piano di risanamento;
in tutti gli altri casi, allo scadere infruttuoso del termine di cui all’articolo 31a capoverso 1.
Il piano di risanamento produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne:
la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
la riduzione dei crediti;
il trasferimento di fondi;
la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.
Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.
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