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Art. 28a

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Nell’ambito della procedura di risanamento, la FINMA tiene conto dello statuto particolare, dei rapporti di proprietà ed eventualmente della forma giuridica delle banche cantonali.
  2. Qualora una banca cantonale rischi l’insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini dell’elaborazione del piano di risanamento. Il Cantone designa l’autorità competente.
  3. Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risanamento, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per risanare la banca.

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