Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:
la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
1 la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile;
2 il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile.
È fatto salvo l’articolo 30a .
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647). ↩
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