Torna alla legge

Art. 25

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare:
    1. misure di protezione conformemente all’articolo 26;
    2. una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28–32;
    3. il fallimento1della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33–37g.
  2. Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.
  3. Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 18892sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO3) non sono applicabili alle banche.4
  4. Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.5

Footnotes

  1. Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919;FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 281.1

  3. RS 220

  4. Nuovo testo giusta il n. III della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).

  5. Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919;FF 2010 3513).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.