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Art. 23bis

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari.
  2. La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

Footnotes

  1. RS 956.1

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