I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati elenco dei loro clienti. Essi:
non sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati;
garantiscono che i dati siano conformi alle indicazioni fornite dal cliente;
possono rifiutare di inserire nei dati elenco le indicazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti; tali indicazioni possono essere cancellate dai dati elenco.
I fornitori del servizio telefonico pubblico permettono ai fornitori di servizi basati sui dati elenco di accedere ai contenuti minimi dei dati elenco dei propri clienti e di ottenerli in formato elettronico.
Garantiscono l’accesso in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b .
I fornitori di servizi basati sui dati elenco rispettano l’integrità dei dati. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Aggiornano o cancellano i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento dei dati elenco.
I fornitori del servizio telefonico pubblico possono far capo a terzi per adempiere i propri obblighi.
Il Consiglio federale può estendere l’applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.
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