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Art. 28e

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad essi subordinati; tiene conto delle regole che si applicano a livello internazionale. Può in particolare:

  1. stabilire le condizioni per l’attribuzione, l’utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione;
  2. disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti ai domini regolamentati dalla presente legge, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisca a chiunque l’accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;
  3. prevedere misure contro l’uso di nomi di dominio che sia illecito o contrario all’ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con i servizi privati o pubblici specializzati nel settore;
  4. stabilire l’organizzazione istituzionale, funzionale e operativa dei domini la cui gestione è di competenza alla Confederazione;
  5. disciplinare la gestione dei domini di competenza di enti di diritto pubblico diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;
  6. emanare disposizioni applicabili ai domini generici che rivestono un’importanza particolare sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso nella misura in cui è necessario per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

1 commentary

N1.Disposizioni sui domini Internet (art. 28b–28e LTC)

Dal 1° gennaio 2021 la LTC contiene disposizioni specifiche sui domini Internet (art. 28b–28e LTC); l'art. 28e fa parte di tali disposizioni.

E. 2.1 zum vorrevidierten Recht). Seit 1. Januar 2021 finden sich im FMG spezifische gesetzliche Regelungen über Internet-Domains und deren Verwaltung (Art. 28b bis Art. 28e FMG, AS 2020 6159, BBl 2017 6559). Gemäss Art. 28e FMG (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung) regelt der Bundesrat die Modalitäten der Verwaltung der Internet-Domains und der diesen untergeordneten Domain-Namen; dabei berücksichtigt er die Regeln, die auf internationaler Ebene angewendet werden.
E. 2.1 zum vorrevidierten Recht). Seit 1. Januar 2021 finden sich im FMG spezifische gesetzliche Regelungen über Internet-Domains und deren Verwaltung (Art. 28b bis Art. 28e FMG, AS 2020 6159, BBl 2017 6559). Gemäss Art. 28e FMG (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung) regelt der Bundesrat die Modalitäten der Verwaltung der Internet-Domains und der diesen untergeordneten Domain-Namen; dabei berücksichtigt er die Regeln, die auf internationaler Ebene angewendet werden.