I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d’allarme competente in situazioni di pericolo per l’integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà (servizio d’emergenza).
Essi devono garantire l’istradamento e la localizzazione delle chiamate d’emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l’utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche se l’utente non vi ha espressamente acconsentito.
Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.
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