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Art. 21a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).1
  2. Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.2Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazionali. L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
  3. I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle controversie relative alle condizioni d’interconnessione si applicano per analogia gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b. 3Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  3. Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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