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Art. 12c

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.
  2. Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.
  3. Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1 commentary

N1.Organo di conciliazione per i clienti nel settore telecomunicazioni

LTC art. 12c n. 1 L'organo di conciliazione offre ai clienti una possibilità preliminare e integrativa di raggiungere un accordo con la partecipazione di un'autorità indipendente; è aperto ad entrambe le parti.

Die Vorinstanz ist als Schlichtungsstelle zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundinnen und Kunden und ihren Anbieterinnen von Fernmelde- und Mehrwertdienstleistungen (Art. 12c Abs. 1 FMG i.V.m. Art. 43 Abs. 1 FDV); den Kundinnen und Kunden soll mit der Möglichkeit der Schlichtung zusätzlich und vorgängig zum Zivilrechtsweg die Möglichkeit gegeben werden, im Falle von Streitigkeiten unter Mitwirkung einer unabhängigen Behörde eine Einigung zu erreichen (vgl. Urteile des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.6.2.1 und

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