Nell’ambito dell’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l’applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:
emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;
obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a permettere ai loro clienti di usufruire all’estero di servizi di roaming di fornitori terzi;
fissare massimali di prezzo sulla base di accordi internazionali;
obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a proporre offerte comprendenti prestazioni di roaming e opzioni che permettono di usufruire di prestazioni di roaming a prezzo fisso o a prezzo ridotto rispetto alla normale tariffa.
L’UFCOM osserva il mercato e analizza l’evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi.
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