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Art. 12abis

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Nell’ambito dell’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l’applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:
    1. emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;
    2. obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a permettere ai loro clienti di usufruire all’estero di servizi di roaming di fornitori terzi;
    3. fissare massimali di prezzo sulla base di accordi internazionali;
    4. obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a proporre offerte comprendenti prestazioni di roaming e opzioni che permettono di usufruire di prestazioni di roaming a prezzo fisso o a prezzo ridotto rispetto alla normale tariffa.
  2. L’UFCOM osserva il mercato e analizza l’evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi.

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