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Art. 12b

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

Per impedire gli abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto, in particolare:

  1. fissando massimali di prezzo;
  2. emanando prescrizioni sull’identificazione dei servizi a valore aggiunto;
  3. stabilendo importi oltre i quali ulteriori spese possono essere fatturate soltanto previo esplicito consenso degli utenti;
  4. prescrivendo, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

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