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Commenti: Art. 12a | Omnilex
Law
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Art. 12a
Art. 12
Art. 12abis
Art. 12a
784.10
LTC
Federal Act
20 ott 1997
Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai clienti prezzi trasparenti.
Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti.
Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori devono pubblicare.
L’UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori.
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