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Art. 12a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai clienti prezzi trasparenti.
  2. Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori devono pubblicare.
  4. L’UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori.

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