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Art. 9t

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l’indipendenza sotto il profilo tecnico.
  2. La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:
    1. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
    2. la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
    3. l’approvazione:
    1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, 2. dell’ordinanza sul personale, 3. della relazione sulla gestione e della decisione in merito all’impiego degli utili; d. l’approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento; e. il discarico del consiglio d’amministrazione.
  3. Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
  4. Almeno una volta all’anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.

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