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Art. 9r

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale.
  2. L’AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti.
  3. L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

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