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Art. 9m

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale.
  2. Nel sistema d’informazione possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
    1. dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
    2. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
    3. dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
    4. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
  3. Il consiglio d’amministrazione emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
    1. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
    2. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;
    3. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
    4. le categorie di dati;
    5. la sicurezza e la protezione dei dati.

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