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Art. 9j

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. La direzione è l’organo operativo. Vi è preposto un direttore.
  2. La direzione ha i compiti seguenti:
    1. gestisce gli affari;
    2. emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
    3. elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
    4. riferisce a scadenze regolari al consiglio d’amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
    5. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;
    6. svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

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