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Lferr · Legge federale sulle ferrovie
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742.101
Lferr
Federal Act
1 lug 1958
Fonte originale
La direzione è l’organo operativo. Vi è preposto un direttore.
La direzione ha i compiti seguenti:
gestisce gli affari;
emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
riferisce a scadenze regolari al consiglio d’amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;
svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
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