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Art. 97

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d’esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.1
  2. L’UFT può emanare disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio dell’ordinanza d’esecuzione del Consiglio federale.2

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19583

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680;FF 1994 I 441).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  3. DCF del 24 giu. 1958

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