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Art. 96

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:
  2. la legge federale del 23 dicembre 18721su la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera;
  3. la legge federale del 28 giugno 18892sulle casse di soccorso delle società di ferrovie e di piroscafi;
  4. la legge federale del 28 giugno 18953sul diritto di voto degli azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello Stato all’amministrazione di queste;
  5. la legge federale del 27 marzo 18964sulla contabilità delle strade ferrate;
  6. la legge federale del 21 dicembre 18995concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l’articolo 92 della presente legge;
  7. la legge federale del 18 giugno 19146sulle tasse da pagarsi per le concessioni di imprese di trasporto;
  8. l’articolo 111 letterec ae della legge federale del 16 dicembre 19437sulla organizzazione giudiziaria;
  9. gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18 febbraio 18788su la polizia delle strade ferrate;
  10. l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 29 marzo 19509sulle imprese filoviarie;
  11. il decreto federale del 23 dicembre 190410che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema d’esercizio delle strade ferrate;
  12. il decreto federale del 14 dicembre 192111concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato l’articolo 92 della presente legge;
  13. il decreto federale del 21 giugno 190712che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica alle imprese di navigazione concedute.
  14. Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati:
  15. la legge federale del 2 ottobre 191913concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l’elettrificazione;
  16. la legge federale del 6 aprile 193914concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
  17. a legge federale del 21 dicembre 194915che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione;
  18. il decreto federale del 18 giugno 190716che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a Schuls e da Ilanz a Disentis;
  19. il decreto federale del 18 dicembre 191817concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche;
  20. il decreto federale del 22 ottobre 193718concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.
  21. .19

Footnotes

  1. [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b]

  2. [CS 8 576]

  3. [CS 7 217]

  4. [CS 7 220]

  5. [CS 7 117;RU 1949 563art. 55 lett. c, 1997 2465all. n. 17, 1998 2835cifra II n. 1]

  6. [CS 7 923]

  7. [CS 3 499]

  8. [CS 3 422;RU 1958 347art. 96 cpv. 1 n. 8 cpv. 3, 1986 1974art. 53 n. 5, 2010 1881all. 1 cufra II n. 23.RU 2011 3961art. 11 cpv. 1]

  9. RS 744.21

  10. [CS 7 30]

  11. [CS 7 234;RU 1958 347art. 96 al. 1 n. 11.RU 2003 210cifra I n. 13]

  12. [CS 7 393]

  13. [CS 7 241]

  14. [CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2]

  15. [RU 1950 I 359]

  16. [CS 7 240]

  17. [CS 7 244]

  18. [CS 7 245]

  19. Le mod. possono esse consultate allaRU 1958 347.

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