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Art. 93

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Se la concessione è revocata in virtù dell’articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell’impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 19172concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.3
  2. Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l’articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. RS 742.211

  3. Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457).

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