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Lferr · Legge federale sulle ferrovie
Art. 8d
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742.101
Lferr
Federal Act
1 lug 1958
Fonte originale
L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa di trasporto ferroviario:
dispone di un’organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per garantire un esercizio sicuro e affidabile;
ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti;
soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione;
osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
ha la propria sede in Svizzera.
L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.
Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.
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