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Art. 8d

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa di trasporto ferroviario:
    1. dispone di un’organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per garantire un esercizio sicuro e affidabile;
    2. ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti;
    3. soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione;
    4. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
    5. ha la propria sede in Svizzera.
  2. L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.
  3. Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.

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