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Art. 89b

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
  2. Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40a biscpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
  3. La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.

Footnotes

  1. RS 313.0

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