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Art. 86a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:1
    1. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l’approvazione dei piani necessaria secondo l’articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
    2. 2 mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre dell’autorizzazione d’esercizio necessaria secondo l’articolo 18w , 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell’autorizzazione d’esercizio;
    3. contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;
    4. 3 esercita o fa esercitare un impianto senza disporre della concessione d’infrastruttura o dell’autorizzazione di sicurezza necessarie secondo l’articolo 5 o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;
    5. 4 esercita o fa esercitare un veicolo senza disporre dell’autorizzazione di accesso alla rete o del certificato di sicurezza necessari secondo l’articolo 8c o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;
    6. registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l’articolo 16.
    7. 5 .
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 823).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205;FF 2013 6175).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  5. Introdotta dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119;FF 2009 4263). Abrogata dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205;FF 2013 6175).

  6. Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603;FF 2011 823).

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