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Art. 82

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito.
  2. Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
  3. È ordinata una prova del sangue se:
    1. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
    2. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alcolemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura.
  4. Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

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