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Art. 66

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 20091sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.
  2. Nel bilancio e nel conto investimenti, l’impresa ferroviaria deve separare il settore dell’infrastruttura dagli altri settori.
  3. Nel conto economico l’impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l’infrastruttura.

Footnotes

  1. RS 745.1

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