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Art. 40asexies

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. La ComFerr addossa all’impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell’accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d’affari conseguita dall’impresa stessa o da terzi grazie alla discriminazione.
  2. Addossa all’impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr o a una decisione di un’autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.

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