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Art. 37a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d’investimento concernenti la propria rete.
  2. Il diritto di partecipazione sussiste anche nel caso in cui il gestore dell’infrastruttura è incaricato di assumere ulteriori compiti, in particolare compiti sistemici.

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