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Art. 35a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione.
  2. La convenzione rispetta i principi seguenti:
    1. ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;
    2. in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.
  3. In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti

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