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Art. 34

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell’esercizio a un’altra ferrovia in modo che:
    1. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell’altra linea ferroviaria;
    2. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all’altra;
    3. in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori.
  2. Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l’utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell’accesso alla rete.

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