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Art. 23l

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l’interoperabilità, a trattarli ulteriormente e a pubblicarli.
  2. Può scambiare i dati necessari per l’esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l’ERA e con le autorità di Stati esteri preposte alla sicurezza1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

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