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Art. 23i

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’UFT esercita una sorveglianza in funzione dei rischi per verificare se i sottosistemi o i componenti di interoperabilità immessi in commercio soddisfano i requisiti essenziali.
  2. A questo scopo gli organi di controllo dell’UFT possono:
    1. esigere gli attestati e le informazioni necessari;
    2. prelevare campioni;
    3. effettuare o far effettuare controlli;
    4. accedere a scopo di ispezione, durante il normale orario di lavoro, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni;
    5. esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali;
    6. 1 scambiare informazioni con la Commissione europea, l’ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.
  3. L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini gli notifichi l’importazione di componenti di interoperabilità, designati con precisione.2
  4. Le ulteriori competenze dell’UFT sono rette dall’articolo 10 capoversi 2–6 della legge federale del 12 giugno 20093sulla sicurezza dei prodotti.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 28 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

  3. RS 930.11

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